Le parti si riconoscono in un sistema di relazioni sindacali che è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Questo sistema di relazioni sindacali, basato su rapporti di rispetto e collaborazione, attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori, migliorando la qualità delle decisioni assunte e sostenendo la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa a vantaggio di un regolare e sereno svolgimento dell'attività lavorativa, volto al miglioramento costante dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ordine.
Ai lavoratori dipendenti delle Aree dell'Ordine si applicano tutte le norme giuridiche attualmente previste nel CCNL delle Funzioni Centrali.
Il presente CCNI si articola in due sezioni:
- una Sezione Normativa con validità triennale;
- una Sezione Economica con validità annuale.
Per sopravvenute esigenze possono essere ricontrattati singole parti o istituti contrattuali.
Il riferimento normativo è all'articolo 8 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente vigente.
Sezione normativa
Art. 1 - campo di applicazione (art. 1 CCNL)
Il presente CCNI di Ente si applica a tutto il personale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato nonché al personale in part time, come da norme previste.
Art. 2 - durata, decorrenza e validità (art. 2 CCNL)
Il presente contratto ha validità giuridica triennale dal 1.1.2022 al 31.12.2024 ed economica annuale dal 1.1.2023 al 31.12.2023.
Il presente contratto sostituisce tutti i contratti integrativi precedenti e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.
Art. 3 - relazioni sindacali (artt. 3 - 4 - 5 CCNL)
Il sistema delle relazioni sindacali è quello attualmente previsto dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 siglato in data 9 maggio 2022, Titolo II artt. 3-4-5.
Art. 4 - dotazione organica
Le parti, a seguito della trasposizione del personale nel nuovo Ordinamento Professionale, prendono atto che l'attuale dotazione organica è la seguente:
| Area | Numero unità |
|---|---|
| Operatori | |
| Assistenti | |
| Funzionari | 2 |
| Elevate Professionalità |
Art. 5 - finalità e obiettivi (art. 7 CCNL)
Il presente contratto integrativo viene stipulato facendo riferimento all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 che delinea ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello.
Art. 6 - organismo paritetico per l'innovazione (art. 6 CCNL)
L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3 CCNL in vigore (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.
L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
Esso ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 CCNL vigente, citato comma 3, nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Ordine manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione; adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 79 del CCNL 12 febbraio 2018; redige un report annuale delle proprie attività.
All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 CCNL vigente, citato comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 del CCNL 12 febbraio 2018. Fanno attualmente parte del suddetto organismo fino al 31/12/2024 i seguenti consiglieri: Dott. Luca Acquarone, Dott. Rodolfo Berro, Dott.ssa Viviana Lo Blundo e Dott. Marco Montevecchi.
Art. 7 - orario di lavoro e flessibilità
L'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.
L'orario di apertura al pubblico si inserisce nell'ambito dell'orario di servizio, e costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza. Esso viene fissato nei seguenti termini: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali.
In via generale, salvo eccezioni opportunamente definite e programmate, si stabilisce la distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giornate lavorative.
L'orario di lavoro dell'OMCeO di Imperia è diversificato tra i due dipendenti nel modo seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15.45 - venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.30;
- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nelle giornate in cui la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore, il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa, di almeno mezz'ora, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della consumazione del pasto. Tali pause non sono computate nell'orario di lavoro.
Per motivi adeguatamente documentati, il dipendente può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro, tenuto conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale che, ferma restando la discrezionalità dell'Ordine, può essere accolta dopo il previsto confronto con le OO.SS.
È consentita una flessibilità dell'orario di lavoro nel limite massimo di 45 minuti. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione della modalità flessibile dell'orario di lavoro deve essere recuperato entro il mese successivo a quello di riferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il rispetto dell'orario di lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata.
Art. 8 - ferie, permessi, congedi, assenze (artt. dal 23 al 30 CCNL)
A seguito della novellazione giuridica del Rapporto di Lavoro di cui al Titolo IV del CCNL dove sono intervenute significative variazioni, per i sopracitati istituti contrattuali si rimanda agli articoli dal 23 al 30 del CCNL.
Art. 9 - lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
Il costo dello straordinario erogato viene posto a carico del bilancio dell'Amministrazione.
La durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue.
Il valore orario dello straordinario prestato, ai sensi della normativa vigente, viene individuato per ciascun dipendente in ragione dello stipendio tabellare e del differenziale stipendiale maturato.
Art. 10 - buono pasto (art. 22 CCNL)
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 del vigente CCNL Funzioni Centrali, le parti concordano l'erogazione di buoni pasto, elettronici o cartacei, del valore nominale di euro 7 (sette).
L'erogazione del buono pasto di cui sopra è prevista in tutti i giorni lavorativi in cui l'orario di lavoro effettivo supera le sei ore, purché non in turno.
Il buono pasto viene erogato, altresì, in presenza di lavoro straordinario debitamente autorizzato.
Art. 11 - progressioni economiche (artt. 14 CCNL)
Ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNL Funzioni Centrali, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 1. La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area.
L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalità -, nel rispetto delle modalità e dei criteri specificati nello stesso art. 14.
Dall'entrata in vigore del CCNL ed entro il termine di cinque mesi, l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione.
Il numero massimo delle progressioni attribuibili per ciascuna Area (Differenziali stipendiali) e la loro misura annua lorda prevista sono quelli indicati nella tabella 1 del CCNL allegata al presente accordo.
In considerazione del numero ridotto di personale in dotazione organica, viene individuata un'unica famiglia professionale che definisce l'ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari.
Si individuano all'interno dell'Ordine le seguenti famiglie professionali: amministrativa.
| Vecchio Ordinamento | Nuovo Ordinamento | Famiglia Professionale |
|---|---|---|
| Area A | Operatore | Amministrativo |
| Area B | Assistente | Amministrativo |
| Area C | Funzionario | Amministrativo |
Art. 12 - posizioni organizzative (art. 15 CCNL)
Le norme vigenti consentono la possibilità di conferire ai Funzionari incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e professionalità, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa nei limiti e con i criteri indicati dall'art. 15 CCNL, che viene finanziata dal Fondo di Ente.
Art. 13 - banca delle ore (art. 27 CCNL 2015-2018)
Con il presente contratto integrativo è istituita la banca delle ore, come stabilita dall'art. 27 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2015-2018 non disapplicato.
Si tratta di un conto individuale con il fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario (o supplementare).
Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in n. 72 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
Le ore di cui al comma precedente, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari.
Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
L'utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Art. 14 - formazione (artt. 31 - 32 CCNL)
Per quanto attiene la formazione, l'Amministrazione provvede ad un Piano di Formazione a seguito di una ricognizione delle esigenze formative individuate anche nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6, all'interno delle quali si individuano le priorità.
Garantendo al personale pari opportunità di partecipazione, l'Ordine tramite apposita voce di bilancio provvede direttamente al finanziamento degli interventi.
Indicazioni normative più specifiche sono reperibili negli artt. 31 e 32 del CCNL vigente.
Art. 15 - welfare integrativo (art. 55 CCNL)
Con il presente contratto integrativo si disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, in particolare:
- copertura assicurativa Associazione Nazionale per l'Assistenza Sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici (A.S.D.E.P.) o equivalente con premio annuo non superiore a quello previsto da A.S.D.E.P. per la polizza base.
Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono a carico dell'Amministrazione, sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 27 comma 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici del 14 febbraio 2001 (pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione), nonché, per la parte non coperta, da apposito capitolo di bilancio.
Art. 16 - responsabilità disciplinare (artt. 42 - 43 CCNL)
Per quanto attiene la responsabilità disciplinare, nello specifico gli obblighi del dipendente ed il codice disciplinare, si fa esplicito riferimento al Titolo VI Responsabilità Disciplinare artt. 42 e 43 del CCNL triennio 2019-2021.
In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui all'art. 43 comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 17 - disposizioni finali
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente CCNI, le parti concordemente dichiarano di fare riferimento alle vigenti norme di legge contrattuali, che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.
Il presente CCNI decorre ai fini giuridici all'atto della firma, espletate le procedure di verifica ed approvazione previste dal vigente CCNL.
Le parti si danno atto che in ogni caso il presente accordo produrrà i suoi effetti sino alla definizione del successivo CCNI.
Sezione economica anno 2023
Art. 18 - fondo risorse decentrate (art. 49 CCNL)
Le parti, in coerenza con la normativa vigente, concordano sulla necessaria costituzione del Fondo di Ente, costituito secondo le voci indicate dall'art. 49 del CCNL.
Il Fondo di Ente per l'anno 2023 viene quantificato in euro 27.871,78.
Art. 19 - utilizzo del fondo risorse decentrate (art. 50 CCNL)
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto Legge n. 101 del 31.8.2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni - gli Ordini e Collegi Professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Infatti la norma dispone che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad eccezione dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".
Gli importi riservati alle erogazioni mensili previste dal CCNL (Indennità di Ente e Differenziale Stipendiale) ammontanti a € 11.748,87, non sono disponibili per la contrattazione integrativa di ente, pertanto la somma effettiva disponibile si deve quantificare in € 16.072,91.
Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari:
- trattamenti economici correlati al sistema indennitario: € 13.600;
- indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 15 CCNL (Posizioni organizzative e professionali): € 2.472,91.
Art. 20 - sistema indennitario
Al fine di valorizzare la professionalità acquisita sia negli anni di servizio, sia attraverso appositi percorsi di sviluppo professionale, e fermo restando quanto attualmente applicato ai dipendenti dell'OMCeO di Imperia, al personale con "contratto a tempo indeterminato", con almeno 10 anni di servizio viene corrisposta, ex art. 32 CCNL Comparto Funzioni Centrali, una indennità di professionalità di importo lordo da corrispondersi in due rate con le buste del mese di gennaio e di giugno, secondo la seguente tabella:
| Qualifica | Euro |
|---|---|
| Operatori | 0 |
| Assistenti | 0 |
| Funzionari | 6.800 |
Art. 21 - attribuzione posizioni organizzative
In riferimento all'art. 12 Sezione Normativa del presente CCNI, vengono attribuite le seguenti Posizioni Organizzative con decorrenza 01/01/2023:
- alla luce dell'esperienza e dei titoli posseduti viene conferito l'incarico di posizione organizzativa al Dr. Andrea Fiore, per una indennità annuale pari a € 2.471,91 da corrispondere su tredici mensilità che vengono finanziate dal Fondo di Ente.
Allegati
- Tabella 1 - Misure lorde e numero massimo Differenziali Stipendiali attribuibili.
- Tabella 2 - Trasposizione nel nuovo sistema di classificazione.
Sottoscrizione
Il giorno 15 febbraio 2023, alle ore 20.15, presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia, riuniti in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello, si sottoscrive la presente intesa.
Parte datoriale - Delegazione trattante composta da:
- Dott. Francesco Alberti
- Dott. Carlo Maurizio Berio
- Dott.ssa Maria Teresa Infante
- Dott. Marco Montevecchi
Parte sindacale - OO.SS. abilitate alla trattativa decentrata secondo le norme vigenti:
CONFSAL-UNSA in persona di Andrea Fiore.
Alla presenza delle RSU Aziendali.